precedenti giurisprudenziali

01 Giugno 2022

Siamo lieti di pubblicare questa importante sentenza a mezzo della quale, il Tribunale di Bergamo, accogliendo le istanze rassegnate nei nostri atti di opposizione, ha annullato il decreto ingiuntivo precedentemente notificato al ns. cliente, condannando la banca a rifondere le spese legali di lite.

Nel caso di specie, la banca, dopo svariati anni ed innumerevoli fusioni e cessioni, agiva nei confronti del ns. assistito per vedersi pagare un consistente credito, asseritamente maturato su un contratto di mutuo ed un conto corrente.

Nella pertinente opposizione a tale decreto ingiuntivo veniva quindi contestato come il creditore: a) non avesse provato di essere il titolare del richiamato credito (segnatamente mancavano gli atti di cessione e fusione che avrebbero dovuto dimostrare come il diritto vantato fosse stato trasferito dalla prima banca a quelle successive, sino ad arrivare all’attuale procedente); b) non avesse provato l’esistenza stessa del credito (in quanto non veniva prodotto il contratto di conto corrente).

In accoglimento integrale di tutte le su richiamate nostre contestazioni, il tribunale afferma un principio di grande rilievo, ovverosia che: la banca cessionaria ha l’onere di provare specificamente la sussistenza e la provenienza del credito sin dalla sua origine, e ciò a prescindere dalle formali pubblicazioni in gazzetta ufficiale di eventuali fusioni o cessioni generiche. In mancanza non potrà essere preteso alcunché dal debitore.

La sentenza in questione appare di grande rilievo anche perché sottolinea l’importanza di una necessaria ed accurata difesa, soprattutto con riferimento a quelle questioni preliminari (spesso trascurate) diverse dalle “classiche” anomalie bancarie come usura, anatocismo etc., e relative invece a questioni come, giustappunto: la legittimazione ad agire del creditore; o la prova ab origine del vantato credito.

In mancanza della qui spiegata opposizione, infatti, il cliente si sarebbe visto consolidare un decreto ingiuntivo rilasciato forse troppo frettolosamente dal Tribunale adito, ed avrebbe dovuto pagare consistenti somme di danaro per un credito assolutamente non provato, a favore di un soggetto non legittimato.

Il processo è stato seguito internamente con l’Avv. Rosario Musumeci del nostro Studio che ringraziamo sempre per la grande meticolosità, il professionismo e l’accuratezza dell’impegno profuso.

#GriffoandPartners

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