precedenti giurisprudenziali

01 Dicembre 2022

Siamo lieti di pubblicare questa sentenza a mezzo della quale, il Tribunale di Treviso, accogliendo appieno le nostre contestazioni, ha revocato il decreto ingiuntivo notificato dalla banca a carico del nostro cliente, condannando detta banca al pagamento delle spese legali del processo.

Nel caso di specie è stato ribadito che, allorquando il debitore si opponga (come avvenuto in questo caso) al decreto ingiuntivo ricevuto, l’onore di avviare la mediazione spetta in capo alla banca creditrice. In mancanza non è il procedimento di opposizione a risultare improcedibile, bensì l’azione monitoria avviata dalla banca. Questo poiché, una volta incardinato il processo di opposizione, il creditore riveste in ogni caso i panni di attore sostanziale ed, in quanto tale, ha interesse alla coltivazione dell’azione giudiziaria. In caso di sua inerzia, e dunque nell’ipotesi in cui questi non avvii a sue cure la predetta mediazione su ordine del giudice (come nel caso in rassegna) il decreto ingiuntivo va revocato.

Ringraziamo l’Avv. Rosario Musumeci, del nostro Studio, che ha collaborato magistralmente e con spiccato professionismo al processo.

#GriffoandPartners

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