02 Gennaio 2019
Segnalo con soddisfazione la sentenza qui allegata ottenuta a favore di un nostro cliente. Dopo opportuna CTU il magistrato, condividendo le doglianze formulate nei nostri scritti difensivi, ha accertato la nullità contrattuale relativa al computo degli interessi anatocistici rimodulando il saldo del conto corrente al netto di tutte queste partite. In questo modo non solo si è addivenuti ad azz erare completamente l’esposizione debitoria di circa 74.000 € ma si è anche accertato come, in realtà, sia il cliente ad essere creditore della banca per circa 6.000 €.
La sentenza appare di particolare importanza perchè: da un lato, chiarisce finalmente come il correntista abbia pieno interesse ad agire per l’accertamento negativo anche prima della chiusura del rapporto; dall’altro lato conferma compiutamente la tesi della piena applicabilità dell’art. 120 così come riformato dalla Legge Finanziaria del 2014, anche in mancanza della pedissequa delibera CICR (di fatto dichiarando illecito l’anatocismo, per violazione di norma imperativa, dal 2014 in poi).
Ricordiamo che il tribunale di Milano è stato fra i pochi ed i primi ad ammettere il carattere self executing del novellato art. 120 tub, in conformità alle tesi che da sempre sosteniamo nei nostri scritti difensivi.
#GriffoandPartners
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