precedenti giurisprudenziali

05 Luglio 2022

La società nostra cliente riceveva accertamento da parte dell’Inps a mezzo del quale, tale ente, riteneva di dover considerare convertito il rapporto di lavoro di una collaboratrice, da autonomo a subordinato, e per l’effetto comminava sanzione contributiva a carico dell’azienda.

Contro tale accertamento veniva proposto dal nostro Studio specifico ricorso in autotutela (ovverosia innanzi allo stesso Ente impositore) facendone rilevare la assoluta infondatezza e la mancanza di ogni suffragio probatorio. Segnatamente (per altro) l’accertamento si basava sull’acquisizione di prove testimoniali rese da dipendenti che, però, prestavano servizio presso altre e diverse società del gruppo (non invece quella oggetto di accertamento ed ove si sarebbe svolto il rapporto di lavoro con la predetta collaboratrice).

Nelle more di tale giudizio amministrativo, l’Inps, non curante delle già chiare ed inconcusse contestazioni, promuoveva ordinanza ingiunzione avverso la società ns. cliente.

Tale ordinanza veniva dunque prontamente opposta (questa volta) innanzi al Tribunale competente che, “ravvisati i gravi ed evidenti motivi” spiegati nel nostro ricorso, Sospende l’efficacia esecutiva dell’atto, evitando così che un’altra società fosse colpita da (ingiusti) pignoramenti sui conti, i quali, atteso il considerevole importo del credito vantato, avrebbero certamente e pericolosamente inciso sull’operatività e la tenuta di mercato dell’azienda stessa.

Cliccare sulla sentenza di seguito per accedere direttamente al Articolo sulla pagina di Facebook.

Link diretto Facebook:

https://www.facebook.com/studiolegalegriffo/posts/pfbid02h2xZRP5HCzKcdMZCivXToH8uovRH3YHiweDtFyLo77LRnXQHfxQdZAWzBThpbpCTl