precedenti giurisprudenziali

20 Maggio 2020

Siamo lieti di condividere questa ulteriore storia a lieto fine.

I clienti venivano raggiunti da un decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo” su ricorso della banca, in virtù di un debito maturato sul rapporto di conto corrente.

A seguito di opposizione promossa dallo Studio, il Magistrato, accogliendo le nostre istanze: dapprima ha ritenuto di sospendere la provvisoria esecutività del titolo (così da impedire che la banca potesse azionare uno o più pignoramenti durante tutto il tempo del processo); e successivamente, con sentenza, non solo ha revocato il predetto decreto (azzerando quindi il credito originariamente vantato dalla banca) ma ha inoltre condannato l’Istituto a risarcire gli interessi usurari ex art. 1815 c.c. nel frattempo (ingiustamente) incamerati.

Anche in caso, dunque, il ricorso al processo contro la banca è stato necessario per riuscire ad evitare un’ingiustizia e, conseguentemente, passare da una situazione DEBITORIA (quale era quella di partenza, che vedeva i clienti colpiti da un decreto ingiuntivo) ad una situazione CREDITORIA (che vede oggi la banca quale debitrice del cliente, in quanto condannata a risarcire le somme qualificate come frutto di usura).

Fatti come questi ci conferiscono fiducia nel lavoro della Magistratura più attenta ed oculata e rappresentano un monito a non rinunciare mai a difendere i propri diritti da ciò che è ingiusto ed illecito.

#GriffoandPartners

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