precedenti giurisprudenziali

27 Gennaio 2022

Siamo lieti di condividere questo importante provvedimento, frutto di una serrata ed articolata battaglia giudiziaria che, alla fine, ha restituito un futuro ad un altro imprenditore Italiano caduto vittima della crisi.

Il cliente si rivolgeva al ns. Studio con un pignoramento immobiliare già in corso. Si avviava dunque tempestivamente la procedura di Sovra-indebitamento ex L. 3/12, nel tentativo di giungere all’omologa del relativo piano prima della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita all’asta.

In particolare, nel ricorso veniva chiesto: in via principale, che le somme acquisite dal pignoramento fossero imputate al Sovra-indebitamento, così determinando l’effetto estintivo di tutti debiti residuanti al netto dell’incasso della vendita; in via subordinata, che il debitore fosse ammesso alla esdebitazione da “incapiente” nel caso in cui l’omologa fosse intervenuta dopo l’assegnazione delle somme nel procedimento esecutivo.

La menzionata omologa sopraggiungeva effettivamente in tempi celeri, tuttavia, a distanza di pochi giorni, perveniva notifica al debitore segnalante che le somme in questione erano state già ripartite, giorni addietro, all’interno del pignoramento. Il Giudice che originariamente aveva omologato il piano di Sovraindebitamento, dunque, prendendo atto di tale circostanza, lo dichiarava successivamente inammissibile.

Il Ns. Studio proponeva perciò opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, sostenendo innanzitutto che: al momento della presentazione del ricorso di sovraindebitamento non si poteva sapere che le somme fossero state già distribuite nel pignoramento (difatti la notifica interveniva solo a diversi giorni di distanza); e che, in ogni caso, nel corpo del ricorso introduttivo si era chiesto non a caso, in via subordinata, che il debitore venisse ammesso alla esdebitazione da incapiente.

Il Tribunale in composizione monocratica rigettava tale opposizione sostenendo che, il debitore, avrebbe dovuto semmai impugnare il provvedimento di riparto delle somme nel pignoramento, con specifica opposizione agli atti esecutivi, al fine di garantire la preservazione del presupposto di ammissibilità ed eseguibilità della procedura di Sovraindebitamento. Ritenendo del tutto non condivisibile tale orientamento, lo Studio impugnava anche tale provvedimento con reclamo innanzi al Collegio.

Sorprendentemente, al momento della fissazione della prima udienza del procedimento di reclamo, ci si accorgeva che nella composizione del collegio giudiziale che avrebbe dovuto decidere sul tenore del provvedimento impugnato, vi era anche il medesimo giudice che aveva vergato tale provvedimento. Si proponeva dunque ulteriore istanza affinché il magistrato reclamato fosse espunto dal Collegio, facendo presente che la circostanza violava palesemente e marchianamente la disposizione di legge che, non a caso, e per ovvie ragioni di imparzialità del giudizio, prescrive che a decidere su reclami/appelli siano giudici diversi.

Il Tribunale accoglieva questa istanza e si procedeva dunque a celebrare il giudizio innanzi al Collegio – purgato del giudice di prime cure il quale – accoglieva pienamente il Ns. ricorso, revocando i provvedimenti di primo grado con i quali veniva dichiarato inammissibile il sovra indebitamento e cancellando così, definitivamente, i debiti residuanti al netto della vendita all’asta, pari a ben 518.425,07 Euro.

In particolare i Giudicanti di secondo grado hanno precisato che proprio la domanda, formulata in subordine all’interno del ricorso, dell’esdebitazione cd. da “incapiente”, meritava di essere accolta poiché articolata giustappunto prudenzialmente, in un momento in cui il debitore non poteva sapere se le somme del pignoramento fossero state già distribuite o meno. In questo modo, addivenendo all’effetto sostanziale e liberatorio perseguito con Ns. ricorso, ha dichiarato inesigibili tutti i debiti ancora residuanti al netto dell’incasso della vendita all’asta.

Questo caso dimostra come sia importante insistere nella tutela delle proprie ragioni, anche innanzi a provvedimenti giudiziali forse troppo frettolosi ed incuranti del peso che possono esercitare sulle spalle e sulle vite dei debitori loro destinatari.

Facciamo i ns. più cari auguri al ns. cliente di questo caso, imprenditore onorevole che non ha esitato a mettere in giuoco il tutto per tutto per il suo progetto, ivi compresa la propria abitazione. Costui, oggi, merita di poter ricominciare da zero e senza più il peso di debiti esorbitanti che non gli avrebbero mai più consentito di riemergere.

Si ringrazia l’Avv. Ilaria Zanandrea, del Ns. Studio, che ha collaborato internamente ai processi.

#GriffoandPartners

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