precedenti giurisprudenziali

18 Febbraio 2019

La CORTE D’APPELLO DI MILANO riforma la sentenza del Tribunale di primo grado e conferma il principio secondo cui, anche gli interessi moratori (al pari dei corrispettivi) sono assoggettabili alla disciplina antiusura e vanno purgati allorquando travalichino il TSU.

In questo caso impugnavamo una sentenza di primo grado nella quale il G.I. metteva per iscritto (si veda le parti sottolineate in nero) che, non facendo parte delle valutazioni trimestrali ai fini della rilevazione del TEGM, gli interessi di mora sarebbero SEMPRE LIBERI da qualsiasi limite, almeno fintantoché la legge non prevederà un TSU apposito per questi ultimi (sic!).

A ripristinare il principio di civiltà, prima ancora che giuridico, è stato in questo caso il Giudice del Gravame che, aderendo alle nostre argomentazioni formulate nell’atto di citazione in appello, ha confermato che la legge prevede UN SOLO TSU applicabile a TUTTI GLI INTERESSI indistintamente, ivi compresi, quindi, quelli di mora.

Questo risultato è un ulteriore monito a non arrendersi soprattutto innanzi ad ingiustizie marchiane che, purtroppo, sovente possono essere commesse proprio nelle aule giudiziarie, “disapplicando” di fatto la legge.

Un grazie ed un affettuoso saluto a tutti!!!! Che Dio vi protegga e perdoni.

 

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